Chiarire in maniera precisa e adeguata le ragioni per cui un’opera edilizia non sia da considerarsi idonea ad inserirsi nell’ambiente significa provvedere ad un’attenta analisi sia delle caratteristiche dell’intervento che degli elementi di contrasto con il preciso vincolo paesaggistico da tutelare.
Il Tar Toscana ha annullato il precedente diniego di autorizzazione paesaggistica relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico in un’abitazione privata situata in un’area vincolata.
Alla richiesta si erano espressi negativamente prima la commissione paesaggistica comunale e in seguito la Soprintendenza, lamentando l’alterazione delle “visuali panoramiche che si aprono da e verso il contesto circostante ed il paesaggio collinare”.
Ma il Tar Toscana, con la sentenza n. 1168 del 6 settembre 2018, ha ribaltato il giudizio circa la richiesta di attivazione del progetto.
L’incompatibilità paesaggistica non può essere fondata semplicemente sull’alterazione dell’impatto visivo sul paesaggio circostante, il diniego sarebbe infatti troppo generalizzato a qualsiasi opera edilizia visibile.
A maggior ragione, quando il rifiuto riguardi la realizzazione di impianti fotovoltaici ad energia solare (che possono, in maniera indiretta, aiutare a salvaguardare i valori paesaggistici e del territorio), l’attenzione deve essere ancora maggiore.
Dunque, nella valutazione paesaggistica, non è sufficiente giudicare la contrapposizione tra interesse pubblico e privato, ma è necessario analizzare in maniera precisa e “farsi carico della complessità degli interessi pubblici coinvolti” (come riporta Nextville).
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